STATUTO FORUM CONTATTI ASSOCIATI GESTIONE RECLAMI LINK UTILI
 

> Sedi di ARCO
Le sedi di ARCO Consumatori Lombardia Abruzzo Basilicata Molise Sicilia Piemonte

Clicca sulle regioni in verde o scegli dal menu a tendina e visita i siti delle singole sedi.

> Settori d'intervento

Ambiente

Alimenti

Assicurazioni

Banche & Finanza
Casa
Energia
Privacy

Prezzi

Radio e Tv

Rifiuti

Risparmio

Sanità & Salute

Scuola

Sicurezza

Telecomunicazioni

Trasporti

Turismo

Argomenti vari

> Rubrica Contatti

La segreteria

Il Presidente

L'ufficiolegale

L'ufficio stampa

 
>> 16/09/2005 - Sanità - AMMINISTRATORI DI SOCIETA', ILLECITI E RESPONSABILITA'
 

 

Una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 12370) fa chiarezza sulla individuazione delle responsabilità nelle società di capitali, anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda e quindi con i vertici dell’azienda, quali il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato o un componente del consiglio d’amministrazione al quale siano state attribuite le relative funzioni o nel preposto ad un determinato stabilimento.

Nell’eventualità di una ripartizione di compiti e di funzioni nell’ambito del consiglio di amministrazione, dei fatti illeciti compiuti dall’amministratore delegato o dal preposto ad un determinato stabilimento risponde solo quest’ultimo, salvo che gli altri amministratori abbiano dolosamente omesso di vigilare o, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti.

Nel caso preso in considerazione dalla sentenza, la Corte ha puntualizzato gli obblighi di questi soggetti, soffermandosi altresì sul rilievo della loro qualifica giuridica e sul connesso apparato sanzionatorio. La Corte ha innanzitutto definito il ruolo giuridico del datore di lavoro all’interno delle società di capitali: i giudici hanno stabilito "che il datore si identifica con quel soggetto effettivamente titolare di quei poteri decisionali e di spesa interni alla società. In altre parole, si tratta del vertice aziendale, impersonificato dal presidente del consiglio di amministrazione, dall’amministratore delegato, da un componente del C.d.A. a cui siano attribuite le connesse funzioni o dal preposto in un determinato stabilimento.

Ciò premesso e stante il principio costituzionale della responsabilità penale personale, detti soggetti sono gli unici responsabili nel caso abbiano commesso determinati illeciti (anche in materia di sicurezza): gli altri consiglieri potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso con il reo solo qualora abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull’andamento societario o di intervenire in caso di relativi problemi aziendali".

La sentenza della Cassazione è Cass. sez. III pen. 1.4.05 (ud. 9.3.05) n. 12370, Sicurezza del lavoro – soggetti obbligati – datore di lavoro – società di capitali – individuazione - effettiva titolarità dei poteri decisionali e di spesa – altri amministratori – responsabilità – fondamento – omessa vigilanza. (rif. norm.: artt. 2-4 D.Lgs. n. 626/94).

 
 

> Diventa socio

Per entrare nel mondo dei servizi e dell’informazione di ARCO, compila il modulo di adesione. L’euro necessario a diventare socio aderente, ti viene automaticamente restituito in cambio della tua....                       [Continua]

> Commento del Presidente
26/10/2005 - La fifa...aviaria
> La Bacheca

16/09/2005 - Sanità - AMMINISTRATORI DI SOCIETA', ILLECITI E RESPONSABILITA'

 
Hosted by Gruppo Dimmidove

 

Scrivi ad ARCO HOME PAGE