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Una sentenza della Corte
di Cassazione (la n. 12370) fa chiarezza sulla individuazione
delle responsabilità nelle società di capitali,
anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Nelle società di
capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti
effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa allinterno
dellazienda e quindi con i vertici dellazienda,
quali il presidente del consiglio di amministrazione, lamministratore
delegato o un componente del consiglio damministrazione
al quale siano state attribuite le relative funzioni o nel
preposto ad un determinato stabilimento.
Nelleventualità di una ripartizione
di compiti e di funzioni nellambito del consiglio di
amministrazione, dei fatti illeciti compiuti dallamministratore
delegato o dal preposto ad un determinato stabilimento risponde
solo questultimo, salvo che gli altri amministratori
abbiano dolosamente omesso di vigilare o, essendo a conoscenza
di atti pregiudizievoli per la società o dellinidoneità
del delegato, non siano intervenuti.
Nel caso preso in considerazione dalla sentenza,
la Corte ha puntualizzato gli obblighi di questi soggetti,
soffermandosi altresì sul rilievo della loro qualifica
giuridica e sul connesso apparato sanzionatorio. La Corte
ha innanzitutto definito il ruolo giuridico del datore di
lavoro allinterno delle società di capitali:
i giudici hanno stabilito "che il datore si identifica
con quel soggetto effettivamente titolare di quei poteri decisionali
e di spesa interni alla società. In altre parole, si
tratta del vertice aziendale, impersonificato dal presidente
del consiglio di amministrazione, dallamministratore
delegato, da un componente del C.d.A. a cui siano attribuite
le connesse funzioni o dal preposto in un determinato stabilimento.
Ciò premesso e stante il principio
costituzionale della responsabilità penale personale,
detti soggetti sono gli unici responsabili nel caso abbiano
commesso determinati illeciti (anche in materia di sicurezza):
gli altri consiglieri potranno essere chiamati a rispondere
a titolo di concorso con il reo solo qualora abbiano dolosamente
o colposamente omesso di vigilare sullandamento societario
o di intervenire in caso di relativi problemi aziendali".
La sentenza della Cassazione è Cass.
sez. III pen. 1.4.05 (ud. 9.3.05) n. 12370, Sicurezza del
lavoro soggetti obbligati datore di lavoro
società di capitali individuazione - effettiva
titolarità dei poteri decisionali e di spesa
altri amministratori responsabilità fondamento
omessa vigilanza. (rif. norm.: artt. 2-4 D.Lgs. n.
626/94).
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