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COSTITUZIONE-SEDE-OGGETTO
art. 1 - E' costituita con
sede in Pescara Via Michelangelo Forti n. 27,
"ARCO-Associazione Nazionale per la difesa dei Consumatori e
degli utenti", organismo democratico, senza fini di lucro.
Essa potrà articolarsi in strutture decentrate sul
territorio europeo e nazionale, la disciplina delle quali è
fissata dal regolamento.
art. 2 - Scopi dell'Associazione sono la protezione,
l'informazione e l'educazione del consumatore e dell'utente;
la salvaguardia della salute, della sicurezza, degli
interessi economici e dei risarcimenti dei danni, nonché:
- il diritto alla rappresentanza degli interessi dei
consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli
locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- la promozione di una legislazione adeguata, in materia di
tutela dei consumatori;
- il riconoscimento della legittimazione delle
organizzazioni dei consumatori a costituirsi parte civile
per la tutela in giudizio del consumatore;
- la promozione di strutture, consultive o decisionali, che
esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le
istituzioni nazionali ed internazionali;
- gli scambi di informazione con le organizzazioni di
consumatori degli altri paesi, in particolare di quelle
europee, per sviluppare il movimento dei consumatori e
l'evoluzione della difesa dei consumatori nella Comunità
Europea;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e
documentazione sui temi del consumo di beni e servizi, anche
per conto di enti pubblici e di istituzioni regionali,
nazionali, europee, ed internazionali;
- aggiornamento e/o formazione dei consumatori ed in genere
del personale della scuola o realizzazione di interventi nei
confronti delle componenti scolastiche;
- organizzazione e coordinamento di professionisti o gruppi
di professionisti allo scopo di fornire chiarimenti
legislativi, fiscali e tributari, amministrativi e pratici
agli utenti.
L'associazione promuove la nascita di associazioni a
carattere regionale che si richiamino ai medesimi principi e
che abbiano le medesime finalità e stabilisce
insindacabilmente, con delibera del consiglio direttivo, il
diritto di esse ad esercitare le proprie attività sotto la
denominazione "ARCO "
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SOCI
art. 3 - Oltre alle persone fisiche, possono far parte
di ARCO le associazioni, gli enti pubblici e privati, purché
i loro scopi si richiamino alla difesa degli interessi dei
consumatori e non siano in contrasto con quelli di cui al
presente statuto.
art. 4 - Le domande di ammissione saranno presentate al
Consiglio Direttivo specificando nome, cognome, data e luogo
di nascita, domicilio e cittadinanza. In caso di enti o
persone giuridiche, si dovrà specificare la ragione sociale
e la sede. La domanda deve contenere esplicitamente
l'obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le
disposizioni contenute nello statuto sociale, nel
regolamento interno ed in tutte le disposizioni prese o da
prendere da parte degli organi direttivi, dichiarando
altresì di avere preso del tutto, regolare visione. .Colui
che domanda di far parte dell'associazione acquisterà la
qualità di socio dopo che, accolta la domanda stessa, avrà
versato l'importo della quota di adesione che non è
rimborsabile in alcun caso.
art. 5 - Le domande di ammissione all'associazione vengono
accolte dal Consiglio Direttivo sulla base della verificata
sussistenza degli elementi di cui al precedente art. 3. .I
soci sono tenuti al versamento della quota annuale di
associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci cessano di far parte dell'associazione per:
- recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio
Direttivo;
- esclusione,deliberata dal Consiglio Direttivo con la
maggioranza dei due terzi dei presenti, per motivi di
inosservanza delle disposizioni di cui all'atto costitutivo,
allo statuto o al regolamento, ovvero delle deliberazioni
sociali oltreché nei casi di mancato versamento della quota
annuale. L'avvenuta esclusione, debitamente motivata, è
comunicata all'associato: contro di essa il socio può
proporre ricorso all'Assemblea entro 15 giorni dall'avvenuta
comunicazione;
- scioglimento dell'Associazione
I soci che per qualunque motivo cessano di far parte
dell'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle
quote e dei contributi versati ne possono vantare alcun
diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Gli elenchi dei soci sono tenuti ed aggiornati annualmente a
cura del Presidente.
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ORGANI SOCIALI
art. 6 - Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.
art. 7 - L'Assemblea definisce gli indirizzi di massima
dell'attività dell'Associazione, approva i bilanci, elegge
il Consiglio Direttivo.
Essa è composta da tutti gli iscritti all'Associazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una
volta l'anno.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente su
iniziativa del medesimo o su formale richiesta di almeno un
decimo dei soci.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, deve essere effettuata almeno sette giorni
prima della riunione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma o avviso pubblicato sui principali quotidiani.
Con l'avviso deve essere data comunicazione dell'ordine del
giorno.
L'Assemblea in seconda convocazione sarà tenuta ad una
distanza di almeno due ore dalla prima.
art. 8 - L'Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
partecipanti, salvo quanto disposto dall'art. 9.
art. 9 - Le modifiche al presente statuto sono decise
dall'assemblea in prima convocazione con la maggioranza
qualificata di almeno due terzi dei soci ed in seconda
convocazione con maggioranza di due terzi dei presenti.
art. 10 - Il consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che
dirige complessivamente la politica di ARCO Nazionale,
approvando i programmi proposti dai suoi componenti
nell'ambito degli indirizzi di massima stabiliti
dall'Assemblea.
Esso è composto da un numero variabile da 3 a 25 membri.
Fanno comunque parte del consiglio Direttivo il presidente
delle associazioni di carattere regionale di cui al
precedente art. 2 ultimo comma.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti,
a votazione palese ed in caso di parità dei voti, prevarrà
il voto del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo, diversi dai presidenti
delle associazioni regionali, durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo può delegare parte delle sue funzioni
ad un Comitato Direttivo composto da tre membri eletti dal
Consiglio Direttivo stesso fra i suoi membri in carica .
Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni per
periodi di tempo limitati e determinati a persona di sua
fiducia, salvo parere contrario dell'Assemblea dei soci.
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FINANZA E PATRIMONIO
art. 12 - I mezzi finanziari di ARCO sono costituiti:
- dalle quote associative annuali di adesione, tesseramento
e sostegno, nonché da contributi volontari di persone, Enti
pubblici o Enti senza fini di lucro;
- da lasciti e donazioni;
- da proventi derivanti dalla gestione diretta o indiretta
di attività economiche finalizzate alla realizzazione
dell'obbiettivo sociale.
SCIOGLIMENTO
art. 13 - Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a
mancare i presupposti che hanno dato origine
all'Associazione, può proporne lo scioglimento.
Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea a maggioranza di
tre quarti dei presenti.
L'Assemblea decide anche della destinazione del patrimonio
che deve essere fatta esclusivamente a Enti o Istituzioni
senza fini di lucro.
art. 14 - L'Associazione non risponde di atti e obbligazioni
assunti da chicchessia senza il consenso formale documentato
degli organi dirigenti nazionali.
RINVIO
art. 15 - Per quanto non contemplato
dal presente statuto, valgono le disposizioni correnti
di legge in materia.
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